PATENTE B
Discussione avviata da riky il 5 gennaio 2016
quali sono i requisiti minimi per la patente B? mi risulta che recentemente ci siano stati dei cambiamenti.
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L’OCULISTA RISPONDE - DISCUSSIONE
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quali sono i requisiti minimi per la patente B? mi risulta che recentemente ci siano stati dei cambiamenti.
Risposta di Oculista
Scritto il 7 gennaio 2016
Gentile utente,
a noi non risultano cambiamenti recenti sui requisiti minimi visivi.
L’Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010 suddivide i conducenti in due gruppi: Gruppo 1 (categorie A, B, B+E delle sottocategorie A1 e B1) e Gruppo 2 (C, C+E, D, D+E e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E). L’Allegato I nella sezione «vista» al punto 1 prevede che: «il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ai sensi dell’articolo 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla commissione medica locale. Per i conducenti appartenenti al gruppo I che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della commissione medica locale in “casi eccezionali”, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni».
Cordiali saluti